Sallusti e la diffamazione: torniamo alla realtà.

La condanna definitiva del direttore del Giornale Alessandro Sallusti ha aperto un dibattito sulla diffamazione e sulla libertà di stampa.

Partiamo dall’inizio, la diffamazione è un delitto contro la persona regolato dall’art. 595 del codice penale e dall’art.13 della legge 47 del 1948, è un reato comune e dunque commissibile da chiunque, per la stampa è solamente prevista un’aggravante dovuta, come è ovvio, alla maggior diffusione che danno i mezzi di  stampa all’affermazione diffamante.

La diffamazione consiste nel fare affermazioni lesive dell’altrui reputazione, alla stampa già attualmente l’art. 21 della Costituzione concede un giustificazione se tali affermazioni siano veritiere ed abbiano un interesse pubblico. La diffamazione riceve inoltre tutela penale perché si ritiene una lesione molto grave quella alla reputazione personale, ciò è ragionevole dal momento che nel corso del tempo con articoli diffamatori sono anche state stroncate delle carriere (vedi il caso Boffo di cui tra l’altro fu proprio Il Giornale a darne notizia).

Si capisce da quanto sopra dunque che chiedere una depenalizzazione della diffamazione risulta più una difesa del proprio ordine da parte dei giornalisti che non una battaglia libertà per l’informazione.